{"id":215,"date":"2005-11-23T18:12:27","date_gmt":"2005-11-23T16:12:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.desmm.com\/dichiarazione-guadagni-adsense-215.html"},"modified":"2005-11-23T18:12:27","modified_gmt":"2005-11-23T16:12:27","slug":"dichiarazione-guadagni-adsense","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.desmm.com\/blog\/dichiarazione-guadagni-adsense-215.html","title":{"rendered":"Dichiarazione guadagni Adsense"},"content":{"rendered":"<p>Si vuole cercare di fare luce su un argomento scottante e ben che non lo si voglia, va a toccare i webmaster che utilizzano annunci pubblicitari sulle proprie pagine web. Si tratta della dichiarazione al fisco dei guadagni maturati tramite il servizio Google Adsense..<br \/>\nL&#8217;articolo qui presente intitolato IL PROFILO IVA DI GOOGLE ADSENSE\u2122 \u00e8 tratto dal forum di Giorgio Taverniti e postato da i2m4y moderatore della sezione Web e Fisco del forum.<!--more--><\/p>\n<blockquote><p>\n<strong>IL PROFILO IVA DI GOOGLE ADSENSE\u2122<\/strong><br \/>\nNel presente scritto si vuole esaminare il profilo ai fini dell\u2019Imposta sul valore aggiunto (IVA) del sistema Google Adsense\u2122. In particolare si indagheranno a cascata:<br \/>\n&#8211; le modalit\u00e0 tecniche di funzionamento;<br \/>\n&#8211; l\u2019inquadramento giuridico della fattispecie in Italia;<br \/>\n&#8211; il profilo IVA vero e proprio;<br \/>\n&#8211; gli obblighi fiscali conseguenti.<br \/>\nIl riferimento sar\u00e0 sempre relativo a soggetti passivi d\u2019imposta domiciliati e residenti in Italia (Imprenditori individuali, societ\u00e0 ed enti commerciali) per siti internet visibili in Italia, di loro propriet\u00e0, tenuta altres\u00ec in considerazione la residenza-domicilio extracomunitaria di Google Adsense\u2122.<\/p>\n<p><strong>MODALITA\u2019 TECNICHE DI FUNZIONAMENTO<\/strong><br \/>\nLa fattispecie: un soggetto italiano, aderendo a Google Adsense\u2122, mette a disposizione di tale sistema uno spazio ben identificato, sul proprio sito internet, dove inserire alcuni link testuali, a volte con breve descrizione.<br \/>\nSugli spazi messi a disposizione dai soggetti proprietari di siti web, Google Adsense\u2122 fa ruotare vari link testuali, ogni volta che tale pagina viene ricaricata dal navigatore.<br \/>\nLo scopo dei link proposti nelle aree messe a disposizione di Google Adsense\u2122 \u00e8 quello di rimandare il navigatore ai siti web dei soggetti terzi inserzionisti.<br \/>\nI soggetti terzi inserzionisti, ricevono dunque un servizio, diciamo per ora, di \u201cvisibilit\u00e0\ufffd? da parte di Google Adsense\u2122, per il tramite dei soggetti proprietari dei siti web che aderiscono al sistema mettendo a disposizione gli spazi.<br \/>\nI soggetti terzi inserzionisti quindi pagano a Google Adsense\u2122 un corrispettivo per ottenere quella \u201cvisibilit\u00e0\ufffd?, precisamente ad ogni visualizzazione del loro link testuale o per ogni click; Google Adsense\u2122 a sua volta paga un corrispettivo ai soggetti che gli mettono a disposizione gli \u201cspazi espositivi\ufffd?, precisamente per ogni visualizzazione o click del navigatore su uno di quei link ospitati.<br \/>\nDunque un rapporto tra tre soggetti; nello specifico si vuole qui indagare il profilo IVA del rapporto tra il fornitore dello \u201cspazio espositivo\ufffd? e Google Adsense\u2122.<\/p>\n<p><strong>INQUADRAMENTO GIURIDICO-IVA DELLA FATTISPECIE IN ITALIA<\/strong><br \/>\nNon si pu\u00f2 prescindere da un\u2019indagine preliminare su cosa venga \u201cpubblicato\ufffd? con il sistema Google Adsense\u2122 negli spazi messi a disposizione nei siti web ospitanti.<br \/>\nSi tratta di link testuali, eventualmente con una breve descrizione, il cui scopo \u00e8 quello di rimandare al sito web dell\u2019inserzionista. Quindi il fine \u00e8 quello di veicolare il maggior numero di navigatori verso un determinato punto del web.<br \/>\nPare logico tentare di paragonare questa fattispecie virtuale a quanto potrebbe succedere nel realt\u00e0 concreta.<br \/>\nA mio giudizio il paragone \u00e8 facilmente ipotizzabile: i manifesti (link) apposti su cartelloni (spazi web) che diffondono al pubblico un messaggio oppure gli spazi sulle pagine dei giornali dove inserire messaggi promozionali.<br \/>\nVerificando che lo scopo di tali link \u00e8 nella massima parte quella di veicolare nomi, marchi, prodotti e\/o servizi commerciali, risulta spontaneo affiancare tale pratica a quanto ordinariamente in uso per i messaggi pubblicitari.<br \/>\nDunque mettere a disposizione quegli spazi sui propri siti web equivale a fornire servizi pubblicitari?<br \/>\nNell\u2019indagine giuridica sulla fattispecie il primo riferimento non pu\u00f2 che essere alla sentenza n. 68\/92 del 17.11.1993 (in relazione alla Direttiva n.77\/388 del 1977) della Corte di Giustizia Ue, la quale ha affermato che per \u201cprestazione pubblicitaria\ufffd? debba intendersi ogni operazione che costituisca parte indissolubile di una pi\u00f9 vasta campagna pubblicitaria e che, pertanto, concorra alla diffusione del messaggio pubblicitario (facendo l\u2019esempio della fabbricazione di supporti per la diffusione di messaggi pubblicitari).<br \/>\nIl Ministero delle Finanze ha poi avuto modo di esprimersi in merito alle prestazioni accessorie a quelle pubblicitarie con la risoluzione n. 6 del 11.02.1998 di cui riporto un tratto saliente:<br \/>\n\u201c\u2026in relazione alla fattispecie in discorso il problema concreto diviene quello di verificare, in relazione alle singole prestazioni rese o ricevute dalla societ\u00e0 ___, la sussistenza o meno del rapporto di accessoriet\u00e0 rispetto alla prestazione principale, di natura pubblicitaria, effettuata dalla predetta societ\u00e0 italiana nei confronti della consociata francese.<br \/>\nPer la sussistenza del rapporto di accessoriet\u00e0 \u00e8 necessaria, ma non sufficiente, la convergenza di tutte le prestazioni nella direzione della realizzazione di un unico obiettivo, ossia, nella fattispecie in esame, la realizzazione di una campagna pubblicitaria diretta all&#8217;incentivazione delle vendite sul territorio nazionale.<br \/>\nE&#8217; altres\u00ec necessario, ad avviso della scrivente, un nesso di dipendenza funzionale delle prestazioni accessorie rispetto alla prestazione principale. Occorre in particolare che le prestazioni accessorie siano effettuate proprio per il fatto che esiste una prestazione principale, in combinazione con la quale possono portare ad un determinato risultato perseguito.<br \/>\nConclusivamente, sono accessorie solo le operazioni poste in essere dal medesimo soggetto in necessaria connessione con l&#8217;operazione principale alla quale, quindi, accedono e che hanno, di norma, la funzione di integrare, completare o rendere possibile la detta prestazione o cessione principale. Sulla base di tali criteri dovr\u00e0 essere valutata, caso per caso, la ricorrenza del rapporto di accessoriet\u00e0 nei sensi in cui \u00e8 definito dal menzionato art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972. Conseguentemente, ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 7, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, nell&#8217;ambito del quale il concetto di &#8220;prestazioni pubblicitarie&#8221; va riferito ad un&#8217;operazione oggettivamente riconoscibile come relativa ad un&#8217;attivit\u00e0 di promozione ben individuata, pu\u00f2 farsi riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia CEE la quale, con decisione n. 68\/92 del 17 novembre 1993 ha affermato come nelle &#8220;prestazioni pubblicitarie&#8221; debba intendersi ricompresa ogni attivit\u00e0 indirizzata alla trasmissione di un messaggio promozionale, relativo a beni e servizi, purch\u00e9 le prestazioni rese siano riconducibili ad un &#8220;unicum&#8221;, rappresentato dalla prestazione principale(e prevalente), qualificabile come attivit\u00e0 pubblicitaria.\ufffd?<br \/>\nUn ultimo riferimento \u00e8 da farsi alla Risoluzione 18.11.2003, n. 209\/E dell\u2019Agenzia delle Entrate, perch\u00e9 tra le poche che parlano di \u201clink\ufffd?.<br \/>\nEssa per\u00f2 pare subito poco calzante in quanto riferita ad un caso particolare, in cui il link ospitato rimandava alla pagina di un inserzionista dove veniva sottoscritto un contratto di fornitura commerciale (di linea ADSL) e la societ\u00e0 ospitante si impegnava specificamente alla promozione della sottoscrizione di contratti di fornitura e non unicamente alla veicolazione pubblicitaria del nome, marchio, prodotto o servizio in termini dunque di mera \u201cvisibilit\u00e0\ufffd?. Si trattava quindi pi\u00f9 di intermediazione commerciale (o procacciamento d\u2019affari) piuttosto che di diffusione pura e semplice di un messaggio promozionale.<\/p>\n<p>Dalla lettura dei documenti ufficiali citati, reputo quindi che non possa che evincersi che la messa a disposizione di spazi pubblicitari debba essere intesa quale parte indissolubile di una pi\u00f9 vasta azione pubblicitaria, quale mezzo indispensabile, e dunque rappresentare, di per se, un servizio pubblicitario.<\/p>\n<p><strong>IL PROFILO IVA<\/strong><br \/>\nL\u2019indagine, viste le nazionalit\u00e0 dei soggetti coinvolti e l\u2019ambito di diffusione globale dei servizi internet, deve avere a riferimento anzitutto la territorialit\u00e0 ai fini dell\u2019imposta sul valore aggiunto dei servizi pubblicitari.<br \/>\nNel specifico (committente extracomunitario), l\u2019art. 7, c. 4, lett. f, del D.P.R. 633\/72 individua quale criterio principe quello del luogo di utilizzo dei servizi e, dunque, l\u2019ambito territoriale di diffusione del messaggio pubblicitario, cio\u00e8 il luogo in cui si concretizza la destinazione\/visualizzazione di quegli spot (si veda la Ris. Min. n. 425853 del 05\/10\/1984 a proposito di pubblicit\u00e0 a mezzo stampa).<br \/>\nMa per un mezzo fruibile in tutto il mondo come internet \u00e8 corretto individuare in Italia il predetto luogo di utilizzo?<br \/>\nA parer mio si e questo principalmente per due considerazioni:<br \/>\n1) i messaggi ospitati da siti italiani sono generalmente in lingua italiana e dunque rivolti massimamente al mercato italiano (se si eccettuano i rari luoghi nel modo in cui la lingua di Dante \u00e8 utilizzata) ed in ogni caso l\u2019accesso a tali siti non \u00e8 impedito a soggetti residenti sul suolo italiano;<br \/>\n2) La Risoluzione del 15.12.1990 prot. 470170, in proposito di territorialit\u00e0 di servizi pubblicitari radio-televisivi, ha individuato il seguente principio:\u201cai sensi dell&#8217;art. 7 lett. g) DPR 633\/72 qualora le prestazioni di servizi siano rese ad un committente extracomunitario, deve applicarsi il criterio dell&#8217;utilizzazione, dovendosi assoggettare ad imposta solo quelle utilizzate nello Stato italiano.<br \/>\nQualora non sia possibile enucleare da una complessa prestazione la quota parte utilizzata in Italia, l&#8217;intera operazione dovr\u00e0 essere assoggettata ad iva.&#8221;<br \/>\nSe dunque il luogo di diffusione del messaggio \u00e8 anche l\u2019Italia e non \u00e8 possibile stabilire in che quota parte la visualizzazione di quei messaggi \u00e8 fruita al di fuori del territorio nazionale, tali prestazioni di servizi (l\u2019ospitare il servizio Google Adsense\u2122) saranno normalmente imponibili ad IVA per l\u2019intero corrispettivo.<br \/>\nOve invece fosse possibile individuare oggettivamente quale parte del servizio venga fruito al di fuori del territorio nazionale, solo la parte di corrispettivo corrispondente a quanto realizzato in Italia sar\u00e0 imponibile ad IVA.<\/p>\n<p>A parere di chi scrive a nulla vale la nuova normativa nazionale in tema di c.d. \u201ccommercio elettronico\ufffd? (Rif. Art. 7, c. 4 DPR 633\/72 come modificato dal D.Lgs. n. 273\/2003 che recepiva la direttiva comunitaria 2002\/38\/CE del 07.05.2002) poich\u00e9 la fattispecie concreta qui esaminata non ha i requisiti in essa prescritti.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI<\/strong><br \/>\nAtteso che le prestazioni in oggetto saranno ordinariamente imponibili ad Iva in Italia risulta ovvio concludere che debbano essere rispettate tutte le ordinarie disposizioni IVA in materia di momento impositivo, fatturazione, registrazione, liquidazione, versamenti e dichiarazione.<\/p>\n<p>L\u2019aspetto semmai pi\u00f9 problematico \u00e8 capire se il corrispettivo riconosciuto da Google debba intendersi comprensivo di Imposta oppure no. Questo sembra comprensibilmente essere un problema sentito dai webmasters italiani in quanto considerarlo comprensivo di IVA vorrebbe per loro significare la compressione dei ricavi conseguente al versamento di imposta connesso.<br \/>\nRiporto dunque un messaggio ufficiale di Google Adsense\u2122 ricevuto da un aderente al servizio (cio\u00e8 un fornitore di spazi per gli annunci):<\/p>\n<p>\u201cGentile Sig. XXXXX,<\/p>\n<p>La ringraziamo per l&#8217;immensa pazienza dimostrata. Il dipartimento<br \/>\ncompetente ci ha fornito la risposta al suo quesito: le confermiamo che quanto riportato nella sua prima email \u00e8 corretto, e cio\u00e8 nella fattura da inviare a Google dovr\u00e0 inserire 100 USD + 20% IVA, supponendo che l&#8217;ammontare del pagamento sia pari a 100 USD.<\/p>\n<p>Il totale della fattura sar\u00e0 120 USD, e Google le rimborser\u00e0 20 USD. Le raccomandiamo di prestare particolare attenzione nella compilazione della fattura stessa. Per praticit\u00e0 riportiamo di seguito la lista delle informazioni necessarie:<\/p>\n<ul>\n<li>Data di emissione<\/li>\n<li>Numero fattura<\/li>\n<li>Partita IVA del publisher<\/li>\n<li>Partita IVA di Google (EU372000041)<\/li>\n<li>Nome e indirizzo del beneficiario come riportati nel suo account AdSense<\/li>\n<li>Nome completo e indirizzo di Google (come indicati di seguito)<\/li>\n<li>Una descrizione dei servizi forniti dal publisher AdSense (come ad esempio &#8220;fornitura a Google di spazio pubblicitario sul sito Web per la pubblicazione di annunci)<\/li>\n<li>Data pagamento (questo \u00e8 il periodo di tempo i cui i rendimenti sono stati generati, o la data di emissione del pagamento)<\/li>\n<li>Importo tassabile (ammontare del pagamento)<\/li>\n<li>Percentuale (%) di IVA applicata (questa \u00e8 la percentuale di IVA applicata in base al paese indicato nel suo account AdSense)<\/li>\n<li>Importo IVA (l&#8217;esatto ammontare in dollari come determinato dalla % IVA)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dopo aver inserito le informazioni richieste, potr\u00e0 inviare la sua fattura al seguente indirizzo:<\/p>\n<p>Google Inc.<br \/>\nAdSense VAT<br \/>\nPO Box 2050<br \/>\nMountain View CA 94042<\/p>\n<p>Dopo aver ricevuto la sua fattura completa e accurata per il rimborso IVA, procederemo all&#8217;emissione del pagamento all&#8217;indirizzo indicato nel suo account AdSense.\ufffd?<\/p>\n<p>Vista la comunicazione ad personam, non si pu\u00f2 fare di questa comunicazione un principio generale valido per tutti gli aderenti al sistema, ma sicuramente \u00e8 un punto di partenza per comportarsi in un modo che sembrerebbe del tutto ragionevole e non penalizzante per il fornitore di spazi e per lo stesso Google Adsense\u2122.<\/p>\n<p>Articolo tratto dal <a href=\"http:\/\/www.giorgiotave.it\/forum\/\">forum di Giorgio Taverniti<\/a> e postato da i2m4y moderatore della sezione Web e Fisco del forum.\n<\/p><\/blockquote>\n<p>Trovato tramite <a href=\"http:\/\/affiliazioni.blogspot.com\/\">http:\/\/affiliazioni.blogspot.com\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si vuole cercare di fare luce su un argomento scottante e ben che non lo si voglia, va a toccare i webmaster che utilizzano annunci pubblicitari sulle proprie pagine web. 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